Fonte: fondazioneserono.org – 

I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono entrati in vigore nel 2013 con il Regolamento (CE) n. 181/2011.

Di seguito i diritti fondamentali riconosciuti a chi utilizza l’autobus in UE indipendentemente dalla distanza percorsa:

  • condizioni di trasporto non discriminatorie;
  • accesso per le persone con disabilità e a mobilità ridotta;
  • norme minime in materia di informazione dei passeggeri, prima e durante il viaggio;
  • sistema di gestione dei reclami accessibili a tutti;
  • organismi nazionali indipendenti per ogni Stato membro che garantiscono l’applicazione del regolamento.

Se il servizio arriva o supera i 250 chilometri, ai suddetti diritti si aggiungono:

  • la fornitura di biglietti per aver diritto al trasporto;
  • risarcimento e assistenza in caso di decesso, lesioni o danneggiamento a seguito di incidenti;
  • informazioni in caso di cancellazione del servizio o di ritardi;
  • diritto di rimborso del costo del biglietto o organizzazione di un percorso alternativo in caso di cancellazione o ritardo prolungato;
  • assistenza in caso di cancellazione e ritardo prolungato;
  • risarcimento della metà del costo del biglietto se il vettore non può offrire al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto o organizzazione di un percorso alternativo in caso di cancellazione o ritardo prolungato;
  • assistenza specifica alle persone con disabilità e mobilità ridotta a bordo dei veicoli e presso le stazioni dei bus.

In sintesi i diritti dei passeggeri che viaggiano su bus si possono riassumere in:

  • condizioni di trasporto non discriminatorie;
  • diritto all’informazione;
  • risarcimento e assistenza in caso di incidente;
  • continuazione, reinstradamento o rimborso in caso di cancellazione o ritardo prolungato;
  • assistenza in caso di cancellazione e ritardo prolungato;
  • diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
  • possibilità di fare reclami ai vettori e agli organismi nazionali preposti per l’esecuzione del regolamento;
  • applicazione dei diritti dei passeggeri.

Nello specifico, i diritti per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta sono:

  • Viaggiare con le stesse condizioni delle altre persone e senza costi aggiuntivi: nello specifico, i vettori non possono richiedere ai disabili un costo aggiuntivo sulle prenotazioni o l’acquisto di biglietti. Inoltre non possono rifiutare di accettare i passeggeri a bordo a causa della loro disabilità o ridotta mobilità. Nei servizi a lunga percorrenza, se il vettore o l’agente decide di non far salire a bordo della vettura il disabile deve chiarire quale sia il motivo del rifiuto e deve fornire al passeggero con disabilità un’ Anche al passeggero disabile spetta il diritto di rimborso o reinstradamento se aveva precedentemente dichiarato le sue esigenze.
  • Diritto a unassistenza speciale: nel caso di viaggi a lungo termine, chi gestisce le stazioni deve dare assistenza ai passeggeri disabili. Spetta agli stessi disabili comunicare le loro necessità 36 ore prima e devono presentarsi all’appuntamento che il vettore ha dato loro e hanno tempo fino a 60 minuti per presentarsi prima della partenza.
  • Diritto al risarcimento per perdita o attrezzature per la mobilità: se, durante il viaggio, la carrozzina o l’altro dispositivo di assistenza viene danneggiato o perso, il vettore è tenuto a pagare un risarcimento che corrisponde al valore della sostituzione o della riparazione e se è necessario, il vettore dovrà effettuare la riparazione o il cambio in contemporanea con l’avvenuta perdita.
  • Diritto di trasmettere reclami ai vettori o agli organismi nazionali: i passeggeri hanno tre mesi di tempo per presentare eventuali reclami. Il vettore, invece, ha tre mesi di tempo per fornire una risposta al reclamo presentato dal passeggero. I termini non si applicano nel caso di risarcimento per decesso.

Applicazione degli altri diritti dei passeggeri: gli Stati dell’UE designano uno o più organismi nazionali che hanno il compito di applicare i diritti. Questi enti sono responsabili nel Paese in partenza e anche per i servizi provenienti da un Paese terzo. I passeggeri presentano i reclami all’organismo nazionale competente.

Vedere anche:

Fonti: fondazioneserono.org; UE