Fonte: handylex.org di Carlo Giacobini – 

È stata diramata oggi una importante e utile circolare esplicativa dal Ministero del Lavoro (link inserito in calce) che riguarda le recentissime novità e agevolazioni lavorative previste dal recente decreto legge 18 del 17 marzo scorso.
La nota della Direzione Generale per le politiche del personale e l’innovazione organizzativa del Ministero del Lavoro è rilevante visto anche il disorientamento di questi giorni.
La circolare, cogente sia per i dipendenti privati che pubblici, affronta le questioni più rilevanti per i lavoratori con disabilità e per quelli che assistono persone con disabilità: estensione dei permessi lavorativi ex art. 33 della legge 104/1992; congedo per i lavoratori con disabilità o particolari quadri clinici a rischio; diritto lavoro agile; congedi ai genitori.

Ampliamento dei permessi lavorativi – legge 104/1992

Si tratta di uno degli aspetti più discussi negli ultimi giorni, in particolare dopo un primo messaggio di INPS (1281 del 20 marzo) che affermava che i nuovi benefici non riguardano i lavoratori con disabilità grave.
Il Ministero del lavoro mette la parola fine alla discussione adottando una interpretazione più favorevole. Non poteva essere altrimenti vista la Relazione Tecnica (pagine 15/16) al decreto legge depositata al Senato che indica chiaramente la volontà ampia del Legislatore.

La circolare del Ministero rammenta che -in forza del nuovo decreto legge , spettano complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, decreto legge n. 18/2020).

Ribadisce letteralmente chi ha diritto a questa agevolazione:

“In sintesi, possono usufruire di tali ulteriori permessi:

1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;

2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;

3. Lavoratori con disabilità grave.”

Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Altro aspetto importante ribadito dal Ministero riguarda la cumulabilità: “se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
La frazionabilità in ore, ammessa ora dal Ministero, comporta un ulteriore aspetto interpretativo e di ricalcolo (part-time) dei giorni a seconda di eventuali part-time (orizzontali o verticali), ma sarà questione forse trattata successivamente.
L’ammissione della frazionabilità, in un momento in cui si intende ridurre al massimo le uscite di casa, lascia qualche dubbio sulla congruenza.

Altre agevolazioni per dei lavoratori con disabilità grave o quadri clinici a rischio

L’articolo 26, comma 2, del decreto stabilisce che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.

Il Ministero, a proposito dell’articolo 26 del decreto, si limita a ricordarne i contenuti senza tuttavia fornire ancora indicazioni operative.

Quell’articolo prevede la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:

1. disabili gravi (articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992);

2. immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, “in possesso di idonea certificazione”.

In tali casi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

È il caso di far notare come anche il Ministero differenzi chiaramente le due fattispecie e, conseguentemente, la procedura (da definire) e la documentazione

Diritto al lavoro agile

Significativo lo sforzo di analisi e indirizzo sull’articolo 39 del decreto che prevede che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili (con gravita) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La condizione è che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Rammenta il Ministero come già la direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, (sull’articolo 87 del decreto legge n. 18/2020) abbia sottolineato che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.

Nel caso in cui il lavoro agile non possa essere adottato, “le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo caso “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”. L’articolo 87 del decreto legge 18/2020 condiziona, quindi, l’esenzione dal servizio all’esaurimento di tutte le altre possibilità alternative (lavoro agile, attività indifferibili, ferie ed istituti simili) ed impone di motivare tale scelta.

Alla luce di ciò, i dipendenti la cui attività lavorativa non rientri tra quelle “smartizzabili” o che dichiarino, mediante autocertificazione, di non disporre degli strumenti informatici necessari alla creazione della “scrivania virtuale”, possono essere motivatamente esentati dal servizio dal responsabile , “previa relazione del dirigente dell’ufficio da cui risultino le ragioni ostative al lavoro agile e l’impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali previsti per le assenze dal servizio”.

Congedi parentali per i genitori

L’ultimo aspetto su cui la circolare fornisce indicazioni sono i nuovi congedi parentali per i genitori (articoli 23 – per i lavoratori del privato – e 25 – per il pubblico del decreto 18/2020).

Come si ricorderà il nuovo congedo spetta (a decorrere dal 5 marzo) ai genitori anche affidatari di figli fino a 12 anni (questo non limite non c’è nel caso di figli con grave disabilità).

Il congedo è pari ad un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni – fruibile in modo alternativo da entrambi i genitori – per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione.

Si tratta, dice il Ministero di “un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l’eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento.”

Il Ministero del lavoro ricorda quanto già previsto dal decreto: la fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure che disoccupato o non lavoratore.

Si ricorda che in alternativa a queste agevolazioni, “sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell’attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l’acquisto di servizi di baby-sitting.”

Nel comparto privato le modalità di accesso sono di competenza di INPS; in quello pubblico dalla amministrazione con cui intercorre il rapporto di lavoro, si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni.

24 marzo 2020

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org