fonte: Superando – di HandyLex* – 

Entrata in vigore nel dicembre scorso, la Legge 132/25 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”) stabilisce tra l’altro che venga assicurata alle persone con disabilità la possibilità di accedere pienamente ai sistemi di intelligenza artificiale e a tutte le loro funzioni ed estensioni, «su base di uguaglianza e senza alcuna discriminazione o forma di pregiudizio», nel rispetto e nell’attuazione di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

L’11 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge 132/25 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), norma contenente una serie di previsioni relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dello Stato e dei soggetti pubblici e privati, che ha lo scopo di disciplinare i princìpi riguardanti appunto l’uso, la programmazione, l’adozione, la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché la ricerca ad essi collegata. In sostanza l’obiettivo è garantire un impiego trasparente e inclusivo dell’intelligenza artificiale (d’ora in poi IA), centrato sulla persona, rispettoso dei diritti fondamentali e capace di assicurare a tutti il massimo beneficio possibile.
Per «sistema di IA», la nuova normativa, riprendendo la definizione del Regolamento UE 2024/1689, intende «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». Proprio quel Regolamento Europeo, infatti, noto come AI Act, rappresenta la base interpretativa e applicativa della norma nazionale in esame.

La Legge 132/25 chiarisce i propri princìpi generali, contenuti nell’articolo 3 («I principi generali di un testo normativo guidano la sua attuazione, il suo contenuto e la sua interpretazione») e al comma 7 del medesimo articolo 3 stabilisce che essa assicuri alle persone con disabilità la possibilità di accedere pienamente ai sistemi di intelligenza artificiale e a tutte le loro funzioni ed estensioni, «su base di uguaglianza e senza alcuna discriminazione o forma di pregiudizio», nel rispetto e nell’attuazione di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Diversi articoli prevedono inoltre che le informazioni sull’utilizzo dei dati personali da parte dei programmi e dei software di IA siano fornite in modo chiaro e semplice, in modo da risultare comprensibili per tutti gli utenti.

L’articolo 7, sul quale poco oltre ci si soffermerà più diffusamente, si riferisce all’IA in àmbito sanitario e della disabilità, stabilendo che l’intelligenza artificiale possa migliorare il sistema sanitario favorendo prevenzione, diagnosi e cure, ma sempre nel pieno rispetto dei diritti delle persone e della protezione dei dati. In tal senso l’uso dell’IA non può comportare discriminazioni nell’accesso alle prestazioni mediche e i cittadini devono essere informati quando tali tecnologie vengono impiegate. Tale obbligo, insieme al potere di vigilanza attribuito al Garante per la protezione dei dati personali, è volto a garantire che tutti gli utenti possano interagire in modo sicuro con l’IA ed esprimere un consenso realmente consapevole e informato sul trattamento dei propri dati.
Lo stesso obiettivo persegue l’articolo 9, il quale stabilisce che l’uso dei dati individuali di tipo medico-sanitario per finalità di ricerca o sperimentazione sia regolato da un Decreto del Ministero della Salute, sentiti il Garante nazionale per la protezione dei dati personali, gli operatori e gli esperti del settore sanitario, nonché gli enti di ricerca.

Tornando al citato articolo 7, intitolato Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità, esso contiene, come è facile intuire dal titolo stesso, previsioni di particolare rilevanza per le persone con disabilità. In particolare, il comma 4 stabilisce che «La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l’accessibilità, la mobilità indipendente e l’autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone, anche ai fini dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62». La norma assicura dunque che i sistemi di IA rappresentino uno strumento di supporto alla vita indipendente delle persone con disabilità e alla riforma legislativa che riguarda questo ambito.
La stessa disposizione stabilisce inoltre che, in àmbito sanitario, l’IA abbia esclusivamente funzione di supporto: le decisioni finali restano in capo ai professionisti medici. I sistemi devono essere affidabili, aggiornati e regolarmente verificati, per ridurre il rischio di errori e garantire la sicurezza dei pazienti.
Un ulteriore aspetto rilevante è contenuto nell’articolo 22 che, nel prevedere azioni a favore dei giovani e dell’attività sportiva, stabilisce che le politiche e le misure attuate dallo Stato debbano favorire l’accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico tramite l’attività sportiva, promuovendo soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione delle persone con disabilità nello sport.
Sempre la norma in esame delinea infine l’utilizzo dell’IA anche per il rafforzamento della cybersicurezza, per la cooperazione internazionale, per l’uso da parte della Pubblica Amministrazione nei suoi strumenti digitali e nell’attività giudiziaria. Stabilisce inoltre una delega al Governo in materia di addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale.

*Centro Studi Giuridici HandyLex della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).