Grazie al contributo di FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici), pubblichiamo una serie di commenti relativi al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia).
Segnaliamo anche il Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020 anch’esso tendente a porre chiarimenti in merito a Congedi parentali, Permessi Legge 104 e Bonus baby-sitting. (vedi link)
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
Occorre dividere i benefici di tale articolo per categorie di lavoratori
I dipendenti del settore privato che sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12, in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto a fruire, in maniera continuativa o frazionata, anche alternativamente tra loro, di un congedo fino 15 giorni con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa. Se già tali genitori fruivano del congedo parentale ordinario, quest’ultimo è convertito per il periodo di emergenza in quello adottato con tale misura eccezionale, non computabili quindi ai fini dei limiti del congedo parentale ordinario. Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12, in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto, a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I lavoratori autonomi che sono iscritti all’Inps e sono genitori (o affidatari) di minori di anni 12, in virtù del fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole, hanno diritto a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro svolto. Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tutti lavoratori di cui sopra possono godere dei suddetti benefici anche per figli superiori ai 12 anni, se questi hanno la certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 e non stanno frequentando strutture educative, scolastiche e centri diurni la cui attività è sospesa. Tutto ciò sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Si ricordi che per i lavoratori che assistono persone con disabilità grave (art. 3 c. 3 Legge n. 104/1992) vi è anche la previsione dell’estensione delle giornate di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 Legge n. 104/1992 (si veda sul punto successivo articolo 24).
N.B. Per tutti i lavoratori di cui sopra, in alternativa si applica il bonus del comma 8.
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Tutti coloro che godono dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l’assistenza di una persona con disabilità grave possono fruire di ulteriori 12 giorni da fruire tra marzo ed aprile 2020.
Quindi spettano sempre i 3 giorni per marzo e 3 giorni per aprile, oltre ulteriori 12 giorni in totale da fruire tra marzo ed aprile. In sostanza tra marzo ed aprile 2020 si potranno fruire fino a 18 giorni di permessi giornalieri retribuiti.
Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato)
I lavoratori dipendenti del settore pubblico che sono genitori (o affidatari) di figli fino a 12 anni per il fatto che sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole hanno diritto a fruire, anche alternativamente tra loro, di un congedo fino 15 giorni, in maniera continuativa o frazionata, con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione globale giornaliera con copertura contributiva figurativa. Se già tali genitori fruivano del congedo parentale ordinario, quest’ultimo è convertito per il periodo di emergenza in quello adottato con tale misura eccezionale, non computabili quindi ai fini dei limiti del congedo parentale ordinario. Il limite dei 12 anni non si applica per i figli (o affidati) che abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992. Si applica solo se nel nucleo familiare non vi è altro genitore beneficiario di sostegni al reddito per la sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
N.B. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus fino a 1.000 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting per sopperire alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e dei centri diurni. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici, dei tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, e operatori socio-sanitari, nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza COVID-19 (per tali persone vi è a procedura specifica da seguire ai sensi del comma 4 dell’articolo 25).
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
I lavoratori con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 ed i lavoratori per i quali i competenti organi medico legali attestano una condizione di rischio per immunodepressione, per esiti da patologie oncologiche o per lo svolgimento delle relative terapie salvavita possono assentarsi dal lavoro dietro specifica prescrizione delle competenti autorità sanitarie. In tal caso, l’assenza è equiparata a ricovero ospedaliero e quindi è coperto da retribuzione.
N.B.: E’ stato chiesto sia al Ministero della Salute che all’Inps di precisare che possono attestare la “condizione di rischio” anche i cc.dd. “medici di base” e qualunque altro medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Su questo quesito stiamo attendendo la precisazione dell’INPS avendo il Ministero della Salute si è già espresso in tal senso. Appena l’Inps si esprimerà sarà mia cura comunicarvelo.
Art. 35 (Disposizioni in materia di Terzo Settore)
E’ posticipato al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale hanno la possibilità di adeguare il loro statuto alle previsione della Riforma del Terzo Settore secondo le procedure semplificate (ossia con un’assemblea avente i quorum costitutivi e deliberativi ordinari), in caso di modifiche non facoltative, ma solo “obbligatorie” o “derogatorie”. Allo stesso modo, per l’anno in corso, è ammessa la possibilità di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò anche ove previsioni di legge, regolamento o statuto diano diverse indicazioni.
Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori domestici sono sospesi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, salvo ulteriore differimento. Questa norma impatta su alcune famiglie che hanno collaboratori inquadrati con il CCNL relativo al lavoro domestico o su enti del terzo settore che hanno attivato esperienze di co-housing ai sensi della Legge n. 112/2016 (sul “durante noi, dopo di noi, Vita Indipendente, Assistenza Indiretta) e per alcuni interventi hanno dovuto assumere in base a tale contratto.
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
I dipendenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 o i dipendenti che assistono persone con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, hanno diritto, fino al 30 aprile 2020, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working). I lavoratori dipendenti del settore privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accesso al lavoro agile (smart working).
N.B. Si ritiene che tale diritto sia pensato per chi non ha la certificazione ai sensi di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992, perché, in tal caso, il diritto è riconosciuto in maniera piena secondo la disposizione letterale dell’art. 39 comma 1.
Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
I versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per premi per l’assicurazione obbligatoria ed i versamenti per la ritenuta alla fonte sono sospesi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 anche per soggetti che svolgono attività di “assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili”, per Onlus per organizzazioni di volontariato (ODV), per associazioni di promozione sociale (APS) che esercitano in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore. I versamenti dovranno essere poi fatti senza sanzioni o interessi o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero attraverso rateizzazione per massimo 5 rate mensili.
N.B. Le associazioni sportive dilettantistiche avranno la sospensione fino al 31 maggio 2020 e dovranno provvedere a pagare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero con una rateazione fino a 5 mesi.
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
Le Associazioni (anche senza personalità giuridica) e le Fondazioni che non abbiano previsto (nei loro statuti o regolamenti) sedute assembleari e di organi in videoconferenza possono ugualmente adottare tale modalità per tutto il periodo dello stato di emergenza sanitaria. Ciò è consentito purché si possano identificare con certezza i partecipanti e dare adeguata pubblicità della seduta.
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
La validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza alla data del 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.
N.B. Si ricordi che l’articolo 12 del D.L. 9/2020 ha previsto che la tessera sanitaria scaduta o in scadenza ha la validità prorogata al 30 giugno 2020.
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