Il rinnovo della patente speciale
La validità prevista per la patente speciale è di cinque anni. La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne la durata a periodi inferiori quando esistono patologie in corso. La nuova validità sarà indicata sul certificato medico. Il conducente circolerà quindi con la patente e il certificato medico.
Se si è già titolari di patente di guida, la stessa si intende rinnovata con il rilascio del certificato medico. Si riceverà, dopo circa novanta / centoventi giorni, il tagliando adesivo di convalida da applicare sulla patente.
Nel caso di riclassificazione della patente (ad esempio, da B normale a B speciale) o comunque ogni volta venga rilasciato il foglio rosa, questo ha lo stesso valore del foglio rosa rilasciato la prima volta per il conseguimento della prima patente di guida. Vale a dire, il titolare del foglio rosa (speciale) potrà condurre il proprio veicolo solo con affianco un istruttore di guida o una persona che ha la patente da oltre dieci anni.
Gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare, con domanda in carta da bollo dell’interessato, un permesso di guida provvisorio (art. 37, comma 4, L. 448/1998) fino alla data fissata per la visita medica, previa presentazione della prenotazione presso la Commissione Medica Locale.
Nel caso in cui la Commissione Medica Locale non confermi gli adattamenti già posseduti, ma ne prescriva di nuovi, l’intestatario dovrà sostituire la sua patente con altra aggiornata con le nuove prescrizioni, facendone formale richiesta all’Ufficio Motorizzazione Civile. Per il rilascio della nuova patente, l’Ufficio della Motorizzazione Civile potrà richiedere un esperimento di guida al fine di valutare l’effettiva destrezza nell’utilizzo della nuova configurazione dei comandi prescritta.
La Commissione Medica Locale, in tutti i casi in cui giudica il disabile non idoneo alla guida, ha l’obbligo di inviare copia del certificato all’Ufficio della Motorizzazione Civile per la sospensione della patente.
Il decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha modificato l’art. 119, comma 4, lettera a) del Codice della Strada ed ha introdotto un’importante novità relativa al rinnovo della patente speciale. La nuova norma del decreto semplificazione (art. 25, comma 2) prevede infatti che, se nella prima visita di idoneità alla guida la Commissione Medica Locale certifica per il conducente la presenza di situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere effettuati presso un medico monocratico autorizzato, vale a dire senza rivolgersi alla Commissione Medica Locale (secondo le procedure di cui all’art. 119, comma 2 e secondo la durata di cui all’art 126, commi 2,3 e 4).
Per la durata di validità delle patenti si consiglia di visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it dove è possibile consultare una tabella riassuntiva degli anni di validità della patente in funzione della categoria della stessa e dell’età del conducente.

La revisione della patente speciale
Quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici previsti per l’idoneità alla guida, l’Autorità che accerta il deficit ne dà comunicazione all’Ufficio Motorizzazione Civile.
Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l’interessato a presentarsi presso la Commissione Medica Locale entro i termini fissati nel provvedimento.
Una volta effettuata la visita e ottenuta la certificazione medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale e il cui esito può essere di idoneità/non idoneità o ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà essere presentata all’Autorità che ha disposto la revisione.

Fonte: aci.it