Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n.106
Il Codice introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) per:
- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Non sono Enti del Terzo settore:
- le amministrazioni pubbliche,
- le fondazioni di origine bancaria,
- i partiti,
- i sindacati,
- le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono applicare le norme del CTS limitatamente alle attività di interesse generale a condizione che adottino un regolamento da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra cui buona parte della disciplina sulle ONLUS art. 10 D.Lgs 460/97.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività di interesse generale, attualmente 26, ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le attività tipiche del settore del non profit:
- interventi e servizi sociali,
- sanità,
- prestazioni socio sanitarie,
- istruzione e formazione,
- ambiente,
- valorizzazione patrimonio culturale,
- formazione universitaria e post,
- ricerca scientifica,
- attività culturali,
- artistiche ricreative,
- radiodiffusione a carattere comunitario,
- attività turistiche di interesse sociale,
- formazione extrascolastica,
- servizi strumentali al terzo settore,
- cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale,
- rinserimento lavoratori,
- alloggio sociale,
- accoglienza umanitarie,
- agricoltura sociale,
- attività sportive,
- beneficenza,
- promozione della legalità e pace,
- promozione diritti umani, adozioni internazionali,
- protezione civile,
- riqualificazione beni pubblici.
Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Infine potranno realizzare attività di raccolta fondi organizzata e continuativa nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida adottate da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Codice definisce la qualifica di volontario, e ne disciplina l’attività, l’eventuale rimborso spese; stabilisce l’ incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui è socio o associato o per il quale svolge la propria attività.
Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Qualora esercitino le attività di interesse generale con modalità non commerciali, potranno godere di agevolazioni tributarie e contributi economici (ad esempio, di incentivi fiscali per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali, di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di interesse generale.
Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, agli enti del Terzo Settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
Fonte: Da Raffaele Lomonaco https://www.leggioggi.it/2017/10/10/riforma-terzo-settore-tutte-le-novita/?utm_term=108909+-+La+riforma+del+Terzo+Settore%2C+tutte+le+novit%C3%A0&acc=33e75ff09dd601bbe69f351039152189&utm_campaign=NEWSLETTER+Leggi+Oggi+-+Newsletter+n.+164+-++2017-10-12&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=19435+-+Newsletter+n.+164+%282017-10-12%29
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