di Valeria Zeppilli.
Il nostro ordinamento tutela l’accesso al lavoro di alcuni soggetti. Vediamo chi ne ha diritto e in che modo.
Le categorie protette sono quelle categorie di lavoratori che per via di una qualche forma di disabililità, godono di una particolare tutela che ne facilita l’accesso nel mondo del lavoro.
- La normativa sulle categorie protette
- Chi si può iscrivere nelle categorie protette
- I vantaggi per le categorie protette
- Calcolo della quota di riserva
- Concorsi pubblici e categorie protette
- Adempimenti delle aziende
- Come e dove iscriversi
- Convenzioni di inserimento
- Trattamento economico e normativo
- Esenzioni, sospensioni ed esoneri
- Testo Legge n. 68 del 1999
La normativa sulle categorie protette
L’ordinamento giuridico italiano prevede un’apposita disciplina (legge numero 68 del 1999) volta a tutelare il lavoro dei disabili, attraverso una regolamentazione differente rispetto al lavoro tradizionale, al fine di garantire anche ai soggetti svantaggiati un’adeguata presenza nel mondo del lavoro.
L’obiettivo è quello di ristabilire la garanzia di quelle opportunità che purtroppo, senza un apposito intervento, rischierebbero di essere compromesse.
Chi si può iscrivere nelle categorie protette
I disabili
La principale categoria che la legge legge numero 68 del 1999 protegge è quella dei disabili.
Rientrano in tale definizione innanzitutto gli invalidi civili con un’invalidità pari o superiore al 46% e gli invalidi del lavoro con un’invalidità pari o superiore al 34%.
Sono poi disabili ai fini della legge numero 68 del 1999 anche i non vedenti (tra i quali rientrano anche coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi), i non udenti e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi di servizio.
Le altre categorie protette
Oltre ai disabili, la legge numero 68 del 1999 tutela come categorie protette (unitamente al d.p.r. n. 333/2000) anche gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Sono categorie protette, poi, i figli e i coniugi di grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio e i profughi italiani rimpatriati.
I vantaggi per le categorie protette
Chiarito quali categorie protette sono tutelate dal nostro ordinamento, vediamo quindi come questo provvede concretamente alla loro tutela.
Lo strumento prescelto per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei predetti soggetti è quello di riservare loro una quota dei posti disponibili in una determinata azienda.
In particolare, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore appartenente alle categorie protette.
I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, invece, devono assumerne almeno due.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, infine, devono riservare alle categorie protette almeno il 7% dei loro posti di lavoro.
Se i datori di lavoro hanno sul territorio più unità produttive, il servizio provinciale del lavoro può autorizzarli a compensare tra le varie unità il numero di lavoratori assunti che hanno diritto al collocamento obbligatorio.
Se le unità sono collocate in diverse regioni, l’autorizzazione deve essere richiesta al Ministero del lavoro, motivando adeguatamente.
Calcolo della quota di riserva
Per comprendere operativamente quanti lavoratori appartenenti a categorie protette debbano essere assunti da un determinato datore di lavoro è fondamentale comprendere i criteri con i quali debba essere definita a base di calcolo.
In essa, nel dettaglio, vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinati (ad eccezione di quelli che fanno parte dell’organico in forza di collocamento obbligatorio e compresi quelli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in base alla durata del rapporto), i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività all’estero, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori socialmente utili.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 151/2015, meglio noto come Jobs Act, i datori di lavoro pubblici e privati possono computare nella quota di riserva anche i lavoratori che, nonostante ne avessero già diritto, non sono stati assunti originariamente per il tramite del collocamento obbligatorio.
A tal fine, tuttavia, è necessario che tali soggetti abbiano una capacità lavorativa ridotta per più del 60% o del 45% se si tratta di disabili psichici.
Concorsi pubblici e categorie protette
Per comprendere operativamente quanti lavoratori appartenenti a categorie protette debbano essere assunti da un determinato datore di lavoro è fondamentale comprendere i criteri con i quali debba essere definita a base di calcolo.
Coloro che appartengono alle categorie protette hanno inoltre la possibilità di partecipare ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, banditi da tutte le amministrazioni (le quali sono assoggettate alla medesima quota d’obbligo appena vista).
A tal fine è necessario il possesso dei requisiti specificamente richiesti dal bando oltre che di quelli obbligatori per tutti (maggiore età; cittadinanza italiana o europea; assenza di condanne penali; godimento dei diritti civili e politici; regolarità rispetto agli obblighi di leva; assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento). Vanno inoltre allegate la percentuale di invalidità e la categoria di appartenenza.
Non è fondamentale essere iscritti nell’elenco speciale della Provincia nella quale è indetto il concorso, ma è sufficiente essere iscritti nell’elenco speciale di qualsiasi Provincia.
In alcuni casi, le PP.AA. bandiscono dei concorsi riservati ai disabili, che possono essere individuati consultando la serie “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale
Adempimenti delle aziende
Le aziende che devono assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sono tenute a inoltrare una richiesta nominativa di avviamento presso gli uffici competenti, eventualmente preceduta da una richiesta di preselezione. Se la richiesta nominativa non va a buon fine, i lavoratori sono assunti seguendo le graduatorie presenti per qualifica.
La richiesta di assunzione va presentata dal datore di lavoro entro 60 giorni da quello in cui sorge l’obbligo.
Come e dove iscriversi
I soggetti che intendono entrare a far parte del sistema di collocamento obbligatorio e che sono in possesso delle caratteristiche a tal fine necessarie devono richiedere di essere iscritti nell’apposito elenco.
Giudizio della commissione sanitaria
Preliminarmente è indispensabile sottoporsi al giudizio di una commissione sanitaria Asl, competente per territorio. A tal fine occorre il cd. certificato introduttivo del proprio medico curante, il quale attesta la natura dell’infermità riscontrata.
Il certificato va inviato all’Inps telematicamente (personalmente o a mezzo intermediari abilitati), che, entro 30 giorni, convoca il richiedente a visita attraverso raccomandata a/r ed e-mail.
All’esito della visita, la Commissione sanitaria, con un verbale elettronico, attesta la percentuale di invalidità del paziente e, con una scheda funzionale, ne attesta le capacità lavorative e indica le mansioni alle quali è possibile adibirlo.
Il soggetto interessato riceverà il verbale dall’Inps, in duplice esemplare: uno integrale, contenente tutti i dati sensibili, e l’altro nel quale è riportato solo il giudizio finale, che potrà essere utilizzato per le procedure amministrative.
Iscrizione al Centro per l’impiego
Dopo essersi dotati di certificato, è necessario recarsi presso il Centro per l’impiego della Provincia presso la quale si risiede e fare espressa richiesta di essere iscritti nell’elenco delle categorie protette.
A tal fine, occorre compilare un modulo, messo a disposizione dal Centro per l’impiego, con il quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
In particolare, bisogna dichiarare di:
- essere in possesso dei requisiti di disabilità/invalidità richiesti dalla legge,
- trovarsi in stato di disoccupazione,
- avere più di 15 anni di età,
- non essere in età pensionabile.
Al modulo va allegata la copia autenticata della scheda funzionale.
Rinuncia alla convocazione
Ottenuta l’iscrizione, coloro che entrano fanno parte dell’elenco delle categorie protette vengono collocati nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da Regioni e Province.
Se però un lavoratore per due volte consecutive non risponde alla convocazione senza giustificato motivo o rifiuta il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti e alla sua disponibilità viene cancellato dalle liste di collocamento ad opera della direzione provinciale del lavoro.
Convenzioni di inserimento
Talvolta, per tentare di agevolare il superamento degli ostacoli che gli appartenenti alle categorie protette potrebbero comunque riscontrare nell’accesso al mondo del lavoro, i datori di lavoro che li assumono possono stipulare delle apposite convenzioni con le quali stabilire gli interventi ritenuti a tal fine necessari. Si tratta, insomma, di modalità con le quali definire i tempi e le modalità di assunzione, la possibilità di svolgere tirocini formativi o di orientamento, l’inserimento di patti di prova di durata più estesa rispetto a quella ordinaria.
Nelle convenzioni, inoltre, vanno indicate precisamente le mansioni alle quali viene adibito il lavoratore protetto, vanno previste forme di tutoraggio, di sostegno e di consulenza e verifiche periodiche circa l’andamento del percorso formativo.
I datori di lavoro, in ogni caso, possono avvalersi anche di forme di sostegno economicoper le assunzioni obbligatorie.
Trattamento economico e normativo
I lavoratori assunti attraverso il sistema di collocamento obbligatorio hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto per tutti gli altri lavoratori, senza alcuna distinzione.
È chiaro, tuttavia, che le prestazioni che possono essere richieste a tali lavoratori devono essere compatibili con il loro stato di salute e che se quest’ultimo varia esse vanno rivalutate.
Se si verifica una sopravvenuta incompatibilità con la prestazione richiesta, il soggetto appartenente alla categoria protetta può anche ottenere una sospensione momentaneadal rapporto di lavoro, non retribuita.
Esenzioni, sospensioni ed esoneri
Alcuni datori di lavoro sono esonerati dall’assumere necessariamente personale rientrante tra le categorie protette.
Si tratta, nel dettaglio, dei datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e in quello degli impianti su fune. Le esclusioni, più in particolare, riguardano il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
L’esonero riguarda anche il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di datori di lavoro del settore edile.
Limitazioni dell’obbligo di assunzione a particolari servizi si hanno poi in polizia, nei partiti politici, nelle organizzazioni sindacali, negli istituti pubblici di assistenza e beneficienza e nelle organizzazioni di solidarietà, assistenza e riabilitazione che operano senza scopo di lucro.
Le imprese con un numero di lavoratori superiore a 35 possono chiedere di essere parzialmente esonerate dall’assunzione, adeguatamente motivando la richiesta sulla base di una connaturata pericolosità del tipo di attività svolta o delle particolari modalità di svolgimento della stessa.
In altri casi, infine, gli obblighi di assunzione tramite collocamento obbligatorio possono essere semplicemente sospesi. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in difficoltà economica e ne abbia fatto richiesta.
Vedi anche: La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge
Nel web: Offerte di lavoro riservate alle categorie protette legge 68/99
Fonte: studiocataldi.it
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