Per la guida di un veicolo, una persona disabile può richiedere il rilascio di una patente A, B, C, o D speciale. Per ottenerlo, è necessario il riconoscimento di idoneità alla guida tramite una visita medica e il superamento dell’esame teorico e quello di guida.
La commissione medica
La visita va sostenuta presso l’apposita commissione medica locale istituita nelle Asl (almeno una in ogni provincia) che rilascerà il certificato di idoneità alla guida (valido 180 giorni) con l’elenco dei dispositivi di guida prescritti da installare sulla vettura. Durante la visita, è concesso al candidato di farsi assistere da un medico di sua fiducia, con oneri a suo carico. In caso di dubbi sull’idoneità, la commissione può sottoporre il candidato ad una prova pratica di guida su di un veicolo adattato. Ciò sta a significare che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Quando la commissione medica stabilisce che il candidato non è idoneo, l’interessato può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita, se ritiene che l’accertamento dell’idoneità sia stato condotto in modo superficiale. Inoltre, può fare ricorso per richiedere di essere sottoposto ad una nuova visita medica. Il ricorso va inviato entro 30 giorni dal rilascio del certificato della commissione e a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione – Divisione 7 – via G. Caraci, 36 – 00157 Roma.
Alla richiesta, va allegato il documento di diniego rilasciato dalla commissione medica. La Direzione Generale della M.C.T.C. nella risposta segnalerà al richiedente la data e la commissione alla quale dovrà rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso, la persona disabile potrà farsi assistere, a suo carico, da un medico di fiducia. E’ possibile presentare ricorso anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla commissione.
Gli esami
Dopo il riconoscimento dell’idoneità e il rilascio del foglio rosa (da parte di un ufficio provinciale della motorizzazione civile), il candidato potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli dotati degli adattamenti prescritti, che saranno riportati anche sul foglio rosa e, successivamente, sulla patente di guida.
Dopo l’esame di guida, sarà facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione confermare gli adattamenti prescritti o indicarne altri. Lo stesso candidato può richiedere adattamenti diversi da quelli imposti dalla commissione medica. Per le esercitazioni di guida non è obbligatorio utilizzare un veicolo dotato di doppi comandi ma solo un veicolo adattato con i sistemi di guida prescritti.
Sulla patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi, che obbligheranno la persona disabile a guidare solo mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. Da anni è stata abolita la norma che obbligava sempre a trascrivere sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata, anche se in casi-limite è ancora applicata.
Nel caso in cui il candidato sia già titolare di una patente normale, si dovrà sostenere solo una prova pratica, il cosiddetto “esperimento di guida”. Di fatto, una prova di guida mirata sia alla valutazione della destrezza del candidato ad utilizzare gli adattamenti sia all’inserimento nella circolazione stradale secondo i dettami del Codice della strada. La patente speciale verrà quindi rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi con cui la persona diversamente abile dovrà guidare.
Il rinnovo
La validità della patente speciale è di 5 anni, ma spesso, a causa di malattie progressivamente invalidanti, questo lasso di tempo viene ridotto a due. Per il rinnovo della patente, l’interessato deve contattare la commissione medica locale almeno 90 giorni prima della scadenza patente e prenotare la visita medica. Tuttavia, è possibile richiedere alla Motorizzazione, in carta legale, un permesso di circolazione laddove, per motivi organizzativi propri, la commissione non sia in grado di sottoporre il soggetto a visita medica prima della scadenza della patente.
La patente e i codici
Il Ministero dei Trasporti, con il recepimento della Direttiva comunitaria sulle patenti speciali, dall’anno 2000 ha adottato la normativa sui codici comunitari, atta ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sugli adattamenti di guida. Infatti, da allora le commissioni mediche sono obbligate ad inserire sul certificato di idoneità, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Quest’ultimi, saranno poi indicati sulla patente speciale anche per permettere l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine che, attraverso l’elenco dei codici, possono verificare se il conducente sta guidando un veicolo dotato degli adattamenti prescritti sulla patente.
Fonte: fondazioneserono.org
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