di Carlo Giacobini – Responsabile Centro per la documentazione legislativa – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Direzione Nazionale.
La normativa vigente ha previsto misure previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che si trovino, una volta assunti, in condizioni di disabilità più o meno accentuata e più o meno incidente sulla loro capacità di svolgere le mansioni assegnate o qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Si tratta di trattamenti pensionistici diversi da quelli di invalidità civile (che sono assistenziali), di invalidità sul lavoro, o per cause di servizio.
Vengono considerate quelle patologie, infermità o affezioni che insorgono dopo l’assunzione o che si aggravano nel corso dell’attività lavorativa.
Prendiamo in esame le provvidenze erogate dai due maggiori istituti previdenziali: INPS (dipendenti privati e buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati) e INPDAP (dipendenti pubblici).
INPS – Assegno ordinario di invalidità lavorativa
L’assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, che siano iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità permanente di natura mentale o fisica tale da esserecausa di una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
Le condizioni sanitarie vengono accertate dai medici delle Sedi INPS.
Una volta riconosciuta l’infermità invalidante, l’assegno ordinario viene riconosciuto per tre anni. Su domanda dell’interessato e accertamento della permanenza dello stato invalidante, l’assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni. Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno ottiene una conferma definitiva.
L’assegno viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. La domanda di revisione può essere presentata anche dall’interessato.
Per richiedere l’assegno ordinario di invalidità è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l’indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole), e i trattamenti di disoccupazione.
L’assegno, non è inoltre cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
I periodi in cui il lavoratore ha fruito dell’assegno (se non ha contributi da lavoro), viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Con il raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l’interessato possegga i requisiti contributivi previsti.
La domanda per l’assegno ordinario di invadilità va inoltrata alla sede INPS competente. Si consiglia, per queste pratiche e per un valutazione preliminare, di appoggiarsi ad un patronato sindacale che potrà anche effettuare un calcolo della possibile pensione.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.
INPS – Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.
La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa
La condizione sanitaria prevista è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’assegno non spetta non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.
La domanda per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile va inoltrata alla sede INPS competente. Si consiglia, per queste pratiche e per una valutazione preliminare, di appoggiarsi ad un patronato sindacale che potrà anche effettuare un calcolo della possibile pensione.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.
INPDAP – Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa spetta a quei dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni, dei quali almeno tre anni siano stati versati nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Non può inoltre superare l’importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio.
La domanda di pensione va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissione Mediche Ospedaliere Militari.
Il godimento della pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.
INPDAP- Pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro
La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro spetta a quei dipendenti pubblici a cui sia stata accertata una incapacità derivante da infermità fisiche o mentali che impediscano una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa. Si tratta di una condizione meno invalidante di quella prevista per la pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività.
I requisiti retribuitivi richiesti sono, infatti, più impegnativi: questa pensione viene erogata se il lavoratore è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, anche non continuativo.
La pensione per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro è calcolata sulla base della effettiva anzianità contributiva maturata. Non viene prevista alcuna maggiorazione.
La domanda di pensione va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP allegando un certificato rilasciato dal medico curante attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o le mansioni assegnate. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissioni mediche presso le Aziende Usl.
INPDAP – Trattamenti pensionistici per Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
I dipendenti pubblici (in modo differente fra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il “prepensionamento” nel caso abbiamo un’infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.
Accertata questa condizione, l’amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un’altra mansione dello stesso livello, anche retributivo.
Se non viene trovata un’altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo.
La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi.
I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione.
I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall’età anagrafica.
La domanda va inoltrata, tramite il datore di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP. Le condizioni sanitarie vengono valutate dalle Commissioni mediche presso le Aziende Usl.
Fonte: http://www.handylex.org/schede/pensinabililavoro.shtml
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