Fonte: fisco7.it – 

Con la riforma del Terzo settore è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del settore. Ecco come si articola il registro e come iscriversi. 

Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Per le Reti associative i procedimenti saranno curati direttamente dal Ministero.

Le informazioni in esso contenute possono essere accessibili telematicamente a tutti gli interessati.

Il Registro si suddivide in più sezioni, ognuna riferita a:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali e cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri entri del Terzo settore.

Le reti associative possono iscriversi in più settori; gli enti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività commerciale devono essere iscritti anche al Registro Imprese; tale iscrizione rimane un obbligo per le Imprese sociali.

Nel Registro vanno obbligatoriamente annotati per ogni ente:

  • denominazione, codice fiscale, partita Iva
  • sede legale ed eventuali sedi secondarie
  • data di costituzione
  • forma giuridica
  • oggetto dell’attività
  • possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo
  • legale rappresentante
  • soggetti che ricoprono le cariche sociali, compresi i poteri e le eventuali limitazioni.

Vanno inoltre sempre comunicate:

  • eventuali modifiche all’atto costitutivo
  • delibere relative alle operazioni straordinarie
  • eventuali provvedimenti in relazione allo scioglimento, cancellazione o estinzione dell’ente
  • liquidatori
  • rendiconti (compresi quelli per le raccolte fondi) e bilanci.

L’ufficio del Registro Unico, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a cura del legale rappresentante dell’ente, può iscrivere l’ente o rifiutarne l’iscrizione con motivazione, ovvero richiedere implementazioni o rettifiche alla richiesta.
Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiscono automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d’ufficio a cadenza triennale, con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti.

Il Registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

Rita Martin – Centro Studi CGN

Fonte: fisco7.it