Fonte: fisco7.it –
Con la riforma del Terzo settore è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L’iscrizione al registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma del settore. Ecco come si articola il registro e come iscriversi.
Il Registro è pubblico, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Per le Reti associative i procedimenti saranno curati direttamente dal Ministero.
Le informazioni in esso contenute possono essere accessibili telematicamente a tutti gli interessati.
Il Registro si suddivide in più sezioni, ognuna riferita a:
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali e cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri entri del Terzo settore.
Le reti associative possono iscriversi in più settori; gli enti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività commerciale devono essere iscritti anche al Registro Imprese; tale iscrizione rimane un obbligo per le Imprese sociali.
Nel Registro vanno obbligatoriamente annotati per ogni ente:
- denominazione, codice fiscale, partita Iva
- sede legale ed eventuali sedi secondarie
- data di costituzione
- forma giuridica
- oggetto dell’attività
- possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo
- legale rappresentante
- soggetti che ricoprono le cariche sociali, compresi i poteri e le eventuali limitazioni.
Vanno inoltre sempre comunicate:
- eventuali modifiche all’atto costitutivo
- delibere relative alle operazioni straordinarie
- eventuali provvedimenti in relazione allo scioglimento, cancellazione o estinzione dell’ente
- liquidatori
- rendiconti (compresi quelli per le raccolte fondi) e bilanci.
L’ufficio del Registro Unico, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a cura del legale rappresentante dell’ente, può iscrivere l’ente o rifiutarne l’iscrizione con motivazione, ovvero richiedere implementazioni o rettifiche alla richiesta.
Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiscono automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.
Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d’ufficio a cadenza triennale, con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti.
Il Registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.
Rita Martin – Centro Studi CGN
Fonte: fisco7.it
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