Fonte: laleggepertutti.it

A quali conseguenze si va incontro quando si parcheggia l’automobile nei posteggi destinati alla sosta delle persone disabili. 

Le conseguenze per coloro i quali dovessero lasciare le proprie automobili ostruendo gli appositi spazi dedicati sono contravvenzioni per il parcheggio nelle aree disabili, con connessa decurtazione dei punti sulla patente, ed anche possibili conseguenze di tipo penale.

Che rischio se parcheggio nei posti auto per disabili?

Le cosiddette contravvenzioni per il parcheggio nelle aree disabili sono previste dalla legge [1] come di seguito:

  • a coloro i quali lascino in sosta i propri veicoli (quindi non solo le automobili) negli spazi riservati alla sosta o alla fermata dei veicoli per persone invalide o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli è inflitta la sanzione pecuniaria:
  1. da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote;
  2. da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli (comprese le cosiddette automobili che il Codice della strada denomina come autoveicoli).

La legge [2] prevede anche, come sanzione accessoria, la decurtazione di due punti dalla patente di guida del responsabile della sosta del veicolo sulle aree riservate alla sosta o alla fermata dei veicoli per persone invalide o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.

La sosta sugli spazi riservati ai disabili è punita anche con la decurtazione di due punti dalla patente di guida

Chi individua gli spazi riservati alla sosta o alla fermata dei veicoli per persone invalide e chi rilascia le autorizzazioni per sostarvi?

Quando ci si chiede quali siano le contravvenzioni per il parcheggio nelle aree disabiliè anche opportuno sapere a chi spetti e chi abbia il potere di delimitare gli spazi destinati alla sosta o alla fermata dei veicoli che accompagnano persone disabili e come e a chi l’invalido debba chiedere l’autorizzazione.

La legge [3] a questo scopo stabilisce che:

  • per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari delle strade (quindi i comuni quando si tratti di spazi esistenti su strade comunali) sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture nonché la segnaletica necessaria, ad agevolare la mobilità di esse;
  • i soggetti legittimati ad usufruire di queste strutture (cioè anche degli spazi per la sosta) sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza;
  • i veicoli (quindi non solo le automobili) al servizio di persone invalide appositamente autorizzate dal sindaco non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Come specificato in precedenza l’uso di queste aree da parte di chi non sia autorizzato, è punito con la sanzione indicata al precedente paragrafo.

Se, invece, il soggetto autorizzato dovesse utilizzare questi spazi in modo non conforme a quello che è indicato nell’autorizzazione sarà soggetto ad una sanzione da euro 41 a euro 169.

L’autorizzazione alla sosta nelle aree per disabili è rilasciata dal sindaco del comune in cui il disabile risiede

Si commette anche reato se lascio in sosta un veicolo in un posto riservato ai disabili?

La giurisprudenza [4] ha chiarito che costituisce anche reato di violenza privata [5] lasciare in sosta le proprie automobili negli spazi destinati alla sosta di uno specifico veicolo identificato con il relativo numero di targa.

Si commette il reato di violenza privata se, dunque, lo spazio è stato riservato ad una determinata persona (per motivi relativi al suo precario stato di salute) e si lascia in sosta volontariamente la propria vettura impedendo all’invalido di utilizzarlo nonostante la chiara presenza di apposita segnaletica sia verticale che orizzontale.

Non fosse altro che per evitare simili pesanti conseguenze, conviene sempre comportarsi in modo civile favorendo la mobilità di chi sia più svantaggiato.

Sostare nello spazio riservato ad una determinata persona invalida, impedendogli il parcheggio, costituisce reato

note

[1] Art. 158 cod. str.

[2] Art. 126, comma 2, cod. str.

[3] Art. 188 cod. str.

[4] Cass. civ. sent. n. 17794/2017.

[5] Art. 610 cod. pen.

Fonte: laleggepertutti.it