Fonte: handylex.org – di Carlo Giacobini – 

Dopo la circolare di ieri del Ministero del lavoro, oggi INPS dirama la sua circolare che fornisce istruzioni operative su alcune agevolazioni operative previste dal recentissimo decreto-legge 18 del 17 marzo scorso da noi commentato.

Come era prevedibile INPS corregge le indicazioni restrittive proposte nel suo messaggio 1281 del 20 marzo, complice anche le indicazioni di altro segno proprio del suo Ministero vigilante (quello del Lavoro appunto).

In questa nota ci riferiamo solo alla parte che maggiormente è stata oggetto di quesiti nei giorni scorsi e cioè l’estensione dei permessi lavorativi della legge 104/1992. La circolare di INPS (la numero 45 del 25 marzo 2020 riportata al link e riportata anche fondo pagina) tratta anche altri aspetti quali ad esempio il nuovo congedo parentale di 15 giorni per l’assistenza ai figli. Ne parleremo in un altro articolo.

Vediamo quali sono gli aspetti su cui finalmente viene posto un punto fermo, almeno per i dipendenti privati, relativamente ai permessi aggiuntivi alla legge 104/1992 previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 18/2020.

Lo chiarisce la circolare 45/2020 al paragrafo 6.

L’estensione del numero dei giorni di permesso è pari a 12 giornate lavorative. Queste si sommano ai 3 giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, quindi per marzo e per aprile. Il totale è, per i due mesi di 12+3+3 = 18 giorni.

Se una persona ha un contratto di lavoro con part-time orizzontale (orario ridotto tutti i giorni), le giornate di permesso sono sempre 12 ma ovviamente corrispondono a metà orario.

INPS precisa che i giorni di permesso aggiuntivi spettano sia al lavoratore che assiste il familiare con disabilità che al lavoratore con disabilità che fruisce in proprio dei permessi (in forma orario o di giornate).

Chi assiste due persone raddoppia il numero di giornate di permesso (12×2 = 24) a cui si aggiungono quelle a cui ha già diritto.

Anche il lavoratore che fruisca dei permessi per sé e per assistere un familiare, secondo la circolare dell’INPS, può raddoppiare anche i giorni aggiuntivi (12×2=24).

Altra precisazione: i giorni aggiuntivi di permesso sono frazionabili a ore con le stesse regole previste per i permessi ordinari.

La circolare riprende regole già esistenti per il calcolo del numero dei giorni di permesso nel caso in cui ci sia un part-time verticale o si lavori solo in alcuni giorni del mese. In estrema sintesi: vengono riparametrati.

Come si richiedono i permessi aggiuntivi? Per chi ha già l’ordinaria autorizzazione per la fruizione dei permessi è semplice: non deve presentare una nuova domanda ma è sufficiente che si accordi con il datore di lavoro sull’articolazione della fruizione. Il datore di lavoro poi darà comunicazione all’INPS (la circolare gli spiega dettagliatamente come fare).

Più complesso per chi non ha ancora una autorizzazione, non l’ha chiesta e non fruisce dei permessi pur potendo contare su un verbale di handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).

In questi casi i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.

Sin qui quanto previsto dall’INPS e validi per tutti i “suoi” assicurati in quanto dipendenti privati. Non c’è ancora una indicazione analoga del Dipartimento Funzione Pubblica anche se molti elementi di indirizzo anche per i dipendenti pubblici sono presenti nella circolare 3 del Ministero del lavoro che abbiamo commentato in un articolo precedente.

Purtroppo questa circolare 45/2020 dell’INPS non fornisce ancora nessun indicazione sulle agevolazioni previste dal secondo comma dell’articolo 26 del decreto-legge 18: la possibilità per i lavoratori con disabilità grave o con patologie a rischio (oncologiche, immunodrepressioni ecc.) di assentarsi fino a fine aprile considerando tale periodo (retribuito) alla stregua di un ricovero ospedaliero. È prevedibile una ulteriore circolare sul punto, particolarmente rilevante per molti lavoratori

25 marzo 2020

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org