Riforma del terzo settore e novità in tema di associazioni no profit

Le organizzazioni non-profit si caratterizzano per avere come obiettivo il bene comune. Con il termine no profit si indicano le attività svolte non professionalmente e senza scopo di lucro, che quindi perseguono un fine diverso dal profitto. In realtà, per essere precisi, le associazioni non profit possono svolgere attività a pagamento e possono conseguire profitti, ma non possono dividerli tra i soci (a differenza di quanto avviene nelle società commerciali). I soldi incassati dall’ente no profit vengono accantonati e riutilizzati dallo stesso per finanziare le sue attività e raggiungere i suoi scopi statutari.

Codice del Terzo settore

Con l’adozione del Codice del Terzo settore [1], che si compone di 104 articoli la disciplina della costituzione degli enti no profit trova finalmente specifica e dettagliata disciplina, anche se per la sua completa operatività bisognerà attendere l’emanazione dei decreti attuativi. Gli articoli finali del codice contengono la disciplina transitoria, in conformità della quale continuano ad applicarsi le norme previgenti fino al completo adeguamento che deve avvenire entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore. La nuova disciplina sostituisce tutte le vecchie normative del settore, raggruppando in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del terzo settore. Saranno 7 le nuove tipologie di enti:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • imprese sociali;
  • enti filantropici;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

È prevista la nascita del Registro unico nazionale del terzo settore (detto Runts) che andrà a riunire e sostituire gli oltre 300 registri ed elenchi oggi esistenti. Gli Enti del terzo settore, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni vantaggi economici previsti dalla riforma come ad esempio incentivi fiscali maggiorati per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali.

Le organizzazioni esistenti hanno tempo fino a febbraio 2019 per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge.

La nuova disciplina amplia anche la platea dei destinatari del beneficio del 5Xmille, estendendola a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, con la previsione di meccanismi di trasparenza che rendano conto ai cittadini di come gli enti impiegheranno le risorse ricevute.

note

[1] D. lgs. n. 117 del 03.07.2017 in G.U. del 02.08.2017.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/26187_enti-no-profit-tutte-le-novita