Il nuovo Libretto Famiglia sostituisce i vecchi voucher e permette alle famiglie di pagare piccole prestazioni occasionali.

Come sapete, con l’eliminazione dei voucher, è stata successivamente introdotta una nuova formula che permette alle famiglie di pagare piccole prestazioni occasionali di baby sitter, lavori domestici, ma anche badantipulizie e assistenza domiciliare a persone con disabilità.
Questo strumento si chiama Libretto Famiglia e, insieme al Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) che invece può essere usato da imprese, professionisti  e lavoratori autonomi, è stato introdotto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. ed è utilizzabile dal 10 luglio scorso.

Vediamo quindi quello che c’è da sapere su questi nuovi voucher: chi può utilizzarli, come si acquistano e si incassano, per quali attività si possono usare, e con quali modalità.

QUALI ATTIVITÀ SI POSSONO PAGARE TRAMITE LIBRETTO FAMIGLIA

Le attività (di tipo occasionale) che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

QUANDO NON SI POSSONO UTILIZZARE I NUOVI VOUCHER
E’ importante ricordare che deve trattarsi di lavori di carattere occasionale. Questo significa che, ad esempio, una famiglia non può pagare la colf o la badante che lavora stabilmente presso la propria abitazione.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

COME ACQUISTARE  UTILIZZARE I NUOVI VOUCHER
A differenza dei vecchi voucher, che erano buoni cartacei che il lavoratore acquistava e consegnava al lavoratore che li poteva incassare in tabaccherie, uffici postali  e sedi INPS, il nuovo libretto famiglia ha una procedura diversa e completamente online. Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato (vediamo in seguito come).

QUANTO VALE UN BUONO
Il libretto orario contiene buoni da 10 euro all’ora: di questi, 8 euro vanno al lavoratore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL,  e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

LIMITI ECONOMICI – Le prestazioni di lavoro sopra indicate possono essere pagate tramite i nuovi voucher solo entro alcuni limiti, ovvero: ciascun lavoratore può ricevere un compenso massimo totale di 5.000 euro l’anno. Attenzione però: se a pagarlo è un unico datore di lavoro, il limite massimo è di 2.500 euro l’anno.
Pertanto, ciascun datore di lavoro può utilizzare i voucher per pagare queste prestazioni, con questi limiti:
a) 5.000 euro totali, per pagare più lavoratori diversi
b) 2.500 euro totali, per pagare un solo lavoratore
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione (ovvero 8 euro).
Importante: in questo computo per il raggiungimento del massimale spendibile, il datore di lavoro deve conteggiare non il 100% ma il 75% del compenso esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

COME ACQUISTARE I VOUCHER – PROCEDURA  

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato. Tutto si svolge nella piattaforma INPS, e prevede una serie di passaggi che iniziano con la registrazione al sito, in quanto per effettuare il login è necessario essere dotati di PIN INPS, con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), o tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS).
Da qui in poi si segue una procedura online (qui trovate una dimostrazione a cura dell’INPS) non semplicissima, che nel caso del datore serve a:
1.  Versare il denaro sul libretto famiglia tramite il proprio conto corrente online o l’F24
2. Effettuare la comunicazione di prestazione (con i dati del lavoratore e del datore).

A questo proposito, invitiamo a consultare un interessante articolo de Il Post, che spiega passo passo i passaggi (non facilissimi) di registrazione al sito INPS, alimentazione del libretto famiglia, e registrazione dell’attività lavorativa.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO DOPO
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:
-i dati identificativi del prestatore;
-il compenso pattuito;
-il luogo di svolgimento della prestazione;
-la durata;
-l’ambito di svolgimento;
-altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

QUANDO ARRIVANO I COMPENSI
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Per approfondire:

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017

In disabili.com:

Assunzione, ferie e retribuzione badanti: cifre e procedure

Francesca Martin

Fonte: Disabili.com