Qual è il periodo massimo di malattia che l’Inps può indennizzare?

L’Inps, nei casi in cui sia tenuto a corrispondere l’indennità di malattia per i lavoratori dipendenti, ha fissato i limiti massimi entro cui è obbligato al pagamento della prestazione, distinguendo tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’indennità è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

La durata del periodo massimo viene quantificata sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se si tratta di patologie diverse, comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità (ad esempio per i giorni di carenza, o per i periodi non indennizzati per mancata documentazione o per ritardata certificazione).

Sino a quando è pagata la malattia per i lavoratori a termine

Per i lavoratori con contratto a termine, invece, il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti al verificarsi della malattia, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. Se il lavoratore a termine nei 12 mesi immediatamente precedenti non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia è concesso per un periodo massimo di 30 giorninell’anno solare (come previsto dalla normativa in materia [1]).

Pagamento malattia a cavaliere di due anni

Se la malattia insorge nel corso di un anno solare e si protrae, senza interruzione, nell’anno successivo, per l’indennità nel secondo anno si deve tener conto dei seguenti criteri, previsti da una nota circolare Inps [2]:

  • quando nell’anno d’insorgenza della malattia non sono stati raggiunti i 180 giorni, la malattia in corso al 31 dicembre può essere indennizzata dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni;
  • quando nell’anno d’insorgenza della malattia, invece, i 180 giorni sono stati superatiprima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità al 1° gennaio successivo per un massimo di 180 giorni non è automatico, ma è subordinato alla permanenza del rapporto di lavoro, con retribuzione, anche parziale, a carico dell’azienda.

Malattie escluse dal periodo massimo indennizzabile

Sono esclusi dal computo del periodo massimo indennizzabile i periodi di:

  • astensione obbligatoria e facoltativa per maternità (cioè congedo di maternità e congedo parentale);
  • malattia connessa con lo stato di gravidanza;
  • incapacità lavorativa dipendente da infortunio sul lavoro e da malattia professionale;
  • malattia causata da terzi per i quali l’Inps abbia esperito con esito positivo (anche parziale) l’azione di surroga.

A quanto ammonta l’indennità di malattia

In linea generale, l’indennità Inps per gli eventi di malattia è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia.

L’indennità Inps è poi integrata a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dallo specifico contratto collettivo applicato.

Integrazione indennità di malattia Commercio e Terziario

Ad esempio, nel contratto collettivo Commercio e Terziario, l’integrazionedell’indennità Inps da parte del datore di lavoro deve essere effettuata in modo da raggiungere complessivamente:

  • il 100% della retribuzione per primi 3 giorni di malattia (si tratta del cosiddetto periodo di carenza);
  • il 75% per i giorni dal 4° al 20°
  • il 100% per i giorni dal 21°in poi.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le integrazioni come appena esposte, in ogni caso, valgono solo per i primi due eventi di malattia: l’integrazione, difatti,  è corrisposta al 66% per il terzo evento di malattia e al 50% per il quarto evento, mentre cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

Non danno luogo all’integrazione ridotta, però, gli eventi di malattia dovuti a:

  • ricovero ospedaliero;
  • day hospital;
  • emodialisi;
  • eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
  • sclerosi multipla o progressiva e patologie documentate da specialisti del Ssn;
  • malattie delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Ogni contratto collettivo, ad ogni modo, ha delle previsioni differenti, sia in merito all’integrazione dovuta per gli eventi di malattia, sia in merito al periodo di conservazione del posto, indipendentemente, quindi, dalle previsioni Inps sulla corresponsione dell’indennità di malattia. Le previsioni, poi, differiscono anche a seconda della categoria cui appartiene il lavoratore, dell’anzianità di servizio e del tipo di patologia verificatasi.

È opportuna, dunque, un’attenta valutazione del contratto collettivo, in rapporto alla posizione ricoperta dal lavoratore e alla specifica malattia.

note

[1] Art. 5, Co. 3, DL 463/83.

[2] Inps Circ. n. 145/1993.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/174301_malattia-fino-a-quando-paga-linps