Tra i vari falsi miti che le tante Associazioni che si occupano di disabilità devono combattere quotidianamente, c’è quello dell’incompatibilità tra patente di guida speciale e indennità di accompagnamento. Il Ministero della Salute, nel rispondere ad una richiesta specifica dell’ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), ha smentito questo falso mito. 

Il Presidente Nazionale dell’ANGLAT, nel sollevare la questione, ha puntualizzato che “l’indennità di accompagnamento viene concessa, al solo titolo della minorazione, a coloro che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua. Inoltre la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni, da applicarsi all’atto della riscossione, in relazione alla particolarità dell’oggetto dell’imposta (ausili, veicoli) ed al soggetto (persona con disabilità motoria, sensoriale, psichica o mentale), il quale, all’atto dell’acquisto di un’autovettura, può beneficiare della detrazione Irpef del 19%, dell’aliquota IVA del 4%, dell’esenzione del pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione”.

L’Associazione ha chiesto un parere al Ministero della Salute che in un nota ha sottolineato che “non si ravvisa un’incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento  e titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale. Il discrimine è la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri: se la patologia della persona richiedente la patente di guida, pur beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata. La Commissione Medica Locale, non sulla base di una aprioristica esclusione alla visita dei soggetti beneficiari di una indennità di accompagnamento, ma sulla base di una valutazione medico legale fatta caso per caso, potrà esprimere un giudizio di idoneità o di inidoneità alla guida. Pertanto non è di per sé godere di un’indennità di accompagnamento che preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, quanto la patologia stessa che ne ha motivato il godimento e quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni “ad personam” permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri”.

Simon Basten

Fonte: anglat.it

Fonte: fondazioneserono.org