di Patrizia Terrasi – fondazioneserono.org –
Gli scooter e carrozzine a propulsione elettrica, quando utilizzati su spazi pubblici, devono seguire alcune regole. Le norme in questione sono dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”.
Cosa dice la legge
Per il Codice della Strada, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicoli. Lo stabilisce l’articolo 46, modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, secondo il quale: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
- le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”.
Prima dell’acquisto, va quindi accertato che la carrozzina o scooter elettrici rientrino nella classificazione di ausilio medico. Per questo, è necessario che la ditta costruttrice dichiari che il prodotto:
- è concepito per persone con difficoltà o incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico;
- è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184);
- è iscritto al Repertorio secondo quanto previsto da decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007 “Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46” e successiva Ordinanza del 23 dicembre 2008;
- ha una sua iscrizione come DM (Dispositivo Medico), su una tabella riepilogativa riportante Tipologia, Marca, Modello e Numero di iscrizione al Repertorio.
Dove possono circolare
Visto che il Codice della Strada definisce “non veicoli” le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili, ne consegue che è consentito loro circolare nelle zone riservate ai pedoni, come specificato dal comma 7, dell’articolo 190 del CdS (Comportamento dei pedoni):
“Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7”.
Per le norme sul comportamento, va fatto riferimento a quanto prescritto dai restanti commi dell’articolo stesso.
Fonte: fondazioneserono.org
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