L’auto acquistata dai titolari della legge 104 non può essere oggetto né di fermo amministrativo né di pignoramento

Avere un invalido in casa, oltre a tanti oneri e sofferenze, può diventare un vantaggio se si hanno dei debiti con l’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle esattoriali non pagate. Questo perché, con l’acquisto di un’auto con la legge 104 si evita il fermo amministrativo e il pignoramento. In altre parole, l’esattore non ha strumenti per lasciare a piedi il debitore. Se ciò nonostante vengono messe le ganasce fiscali sull’unica auto che serve per trasportare il familiare con l’handicap, le sorti si invertono: allora è l’esattore a dover pagare il risarcimento del danno al contribuente per averlo costretto al ricorso al giudice. Lo ricorda la commissione tributaria di Reggio Emilia con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo come evitare il fermo auto se hai un mezzo acquistato con la legge 104.

La prima cosa che ti consigliamo di fare è subito leggere la guida Come funziona la legge 104 per l’acquisto di un’auto. Da questa lettura comprenderai come ottenere il beneficio fiscale per l’acquisto di un mezzo qualora vi sia un familiare riconosciuto invalido dalla commissione medica presso l’Asl.

Detto ciò, bisogna ricordare che l’auto destinata al trasporto di invalidi non può essere né oggetto di fermo amministrativo né di pignoramento. Tanto non è scritto in nessuna legge, ma lo si può ricavare in via interpretativa dalla normativa [2] secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno [2]. Secondo infatti la giurisprudenza, il veicolo di un disabile, allorquando abbia come destinazione d’uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato a un mezzo di soccorso. È vero infatti che il portatore di handicap, in caso di fermo auto, non potrebbe valersi dei mezzi pubblici, come tutte le altre persone, proprio per via del suo stato di incapacità a camminare.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, in alcuni chiarimenti, ha fornito opposta interpretazione, ritenendo ugualmente pignorabili e sottoponibili a fermo le auto per invalidi. La stessa – sostiene – non ha neanche modo di distinguere a priori le autovetture acquistate da o per persone con disabilità (leggi: Come comprare un’auto con la 104). Questa soluzione però non piace alla Ctp secondo cui l’Agente della Riscossione non opera secondo prudenza se iscrive il fermo o il pignoramento di un’auto impignorabile, destinata al trasporto di invalidi, deve risarcire il contribuente delle spese di giudizio e dei danni subiti. Il provvedimento è infatti illegittimo e configura una «responsabilità aggravata dell’agente» [3].

Il caso vedeva coinvolto un contribuente raggiunto da una cartella esattoriale per tributi erariali, poi annullata in autotutela. Nel frattempo, però, al debitore erano state notificate le ganasce fiscali sull’unica auto in possesso del nucleo familiare, destinato al trasporto della figlia, invalida civile al 100%.

note:

[1] Ctp Reggio Emilia sent. n. 81/01/17 del 13.03.2017.

[2] Dpr n. 495/1992.

[3] Art. 96 cod. proc. civ.

Fonte: Laleggepertutti.it