fonte: superando.it – 

Nel corso di un incontro con la ministra per le Disabilità Stefani, le Federazioni FISH e FAND hanno avanzato una proposta di modifica ad un articolo della vecchia Legge 118/71 sull’invalidità, per superare quella che viene considerata come un’inaccettabile ingiustizia normativa, relativa al recente Messaggio prodotto dall’INPS, secondo il quale, per avere diritto all’assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese!), erogato a persone tra i 18 e i 67 anni, con invalidità tra il 74 e il 99%, non vi deve essere alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito.

Come segnalato ieri, 20 ottobre, le organizzazioni FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) avevano chiesto e ottenuto un incontro con la ministra per le Disabilità Erika Stefani, per rappresentare la propria posizione nei confronti del recente Messaggio n. 3495 prodotto dall’INPS, riguardante l’erogazione dell’assegno mensile per gli invalidi civili parziali, di cui avevamo già riferito sulle nostre pagine.

Si parla, lo ricordiamo, di quell’assegno erogato in tredici rate mensili a persone di età tra i 18 e i 67 anni, con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99%, che non svolgano attività lavorativa (per il 2021 l’importo mensile è di 287,09 euro e il limite di reddito personale di 4.931,29 euro).
Ebbene, «quel Messaggio prodotto dall’INPS – come aveva spiegato in un approfondimento il Centro Studi Giuridici HandyLex – nasce dal fatto che per un certo periodo lo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l’erogazione dell’assegno era considerato al pari dell’inattività lavorativa e pertanto non precludeva l’iscrizione al collocamento. Ora invece l’INPS, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, ritiene che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, precluda il diritto al beneficio. L’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della Legge 118/71 sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’effettiva inattività lavorativa del soggetto beneficiario».
In poche parole, quindi, per avere diritto all’assegno, non vi deve essere alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, e anche se inferiore ai 4.931,29 euro annui.

Ritenendo dunque inaccettabile tale interpretazione restrittiva dell’INPS, le Federazioni FISH e FAND, in occasione dell’incontro con la ministra Stefani, hanno avanzato una proposta di taglio legislativo, ovvero una modifica, tramite emendamento, all’articolo 13 di quella stessa Legge 118/71, che è alla base dell’attuale Messaggio prodotto dall’Istituto, eliminando in sostanza l’inciso riguardante lo svolgimento di attività lavorative da parte delle persone beneficiarie dell’assegno di invalidità civile parziale.
Nel chiedere inoltre, in parallelo, anche un incontro con il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, FISH e FAND si augurano che la proposta presentata incontri un interesse comune, a livello parlamentare, per essere quanto prima inserita in un provvedimento legislativo, ciò che consenta di superare l’interpretazione data dall’Istituto. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it